Nella legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre, n. 228),
sono state inserite alcune importanti norme che riguardano i
conservatori. Precisamente i commi 102-107 dell’unico articolo di cui la
legge si compone.
Le nuove
disposizioni riguardano soprattutto l’equipollenza (ai fini dell’accesso
ai pubblici concorsi):
-tra il diploma del vecchio ordinamento conseguito fino al 2012 e il
diploma accademico di secondo livello (in base ad una tabella di
corrispondenza che verrà stabilita in successivo DM),
-tra i titoli accademici (sperimentali e ordinamentali) di primo e
secondo livello del conservatorio rispettivamente con le lauree
universitarie L3 (“Discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”) e
LM-45 (“Musicologia”).
Grazie alla proprietà transitiva, quindi, tutti i vecchi
diplomi di conservatorio (conseguiti fino al 2012) e dell’accademia di
danza, sono stati resi equipollenti alla laurea magistrale di
musicologia, sempre ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi.
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Le norme riguardanti i
Conservatori nella legge di stabilità 2013:
equipollenza v.o. entro il 2012/II livello
equipollenze con l'università
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Inizialmente il testo non prevedeva il limite del 2012 per
la validità del vecchio diploma, ma poi questo termine è stato
fissato
in extremis, probabilmente a causa della poca
chiarezza esistente sulla questione privatisti.
Non è infatti ancora dato sapere (a tredici anni dalla riforma che
doveva segnare una fine ed un nuovo inizio!) se uno studente potrà
ancora seguire il vecchio curricolo di studi abrogato dalla riforma
(precisamente dal DPR 212/2005) completamente all’esterno di una
istituzione AFAM riconosciuta, e poi conseguire e farsi certificare il
vecchio diploma da un conservatorio o un ex IMP (come avvenuto fino a
qualche anno fa). |
L'equipollenza vale per i
"vecchi" diplomi conseguiti entro il 2012
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La recente
sentenza TAR Lazio del 3 dicembre 2012 che dà ragione ai privatisti
contrari all’imposizione del limite loro imposto dalla legge (DM 4
luglio 2012 che lo fissa all’a.a. 2012-13) riguardante la possibilità di
diplomarsi privatamente col vecchio curricolo di studi ad esaurimento,
potrebbe aprire la strada ad un allungamento di questa possibilità per i
prossimi dieci/dodici anni!
Il combinato di questo orientamento, se concretizzato con un nuovo
dispositivo di legge, e il comma 107 prima versione della L. 228/2012,
avrebbe dato la possibilità ai privatisti di poter conseguire una
laurea magistrale in musicologia (grazie all’equipollenza) senza essere
mai stati iscritti in un conservatorio o in una università!
Cose che succedono solo in Italia…
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Contraddizioni e
paradossi conseguenti |
Le nuove disposizioni hanno scatenato sentimenti
contrastanti nel mondo AFAM. C’è chi esulta per avere stabilizzato con
questo atto i conservatori altrimenti destinati al fallimento o alla
secondarizzazione, c’è chi è rimasto sconcertato perché le loro
importanti certezze sui livelli dei diplomi sono crollate, c’è chi si
domanda quale sia il valore dei titoli del vecchio ordinamento che
saranno conseguiti da adesso in poi.
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Reazioni diverse |
Io intanto mi chiedo perché per andare avanti anche solo di
un centimetro c’è bisogno di fare blitz notturni in leggi che parlano di
tutt’altro, buttando al vento magari il lavoro di altri (per esempio
quello del CNAM in fatto di equivalenze ed equipollenze).
Le domande sono molte; cercherò di evidenziarle e di dare loro risposta.
Purtroppo ne viene fuori un quadro poco edificante che fotografa un
sistema globalmente molto confuso, che non sa dove andare e che quando
si muove, anche se a piccoli passi, lo fa come un elefante in una
cristalleria.
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Legislazione impropria,
molte incertezze |
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La tesi di chi oggi esulta è: «Bisognava mettere in
sicurezza la riforma e per farlo serviva dare ai diplomi di
conservatorio il valore delle lauree universitarie e mandare i bienni ad
ordinamento. Detto, fatto! Ora possiamo stare tranquilli».
La tesi di chi è sconcertato è: «Fino ad oggi avevamo capito che il
vecchio diploma fosse come il triennio e avevamo costruito i curricoli
di conseguenza, dai corsi pre-accademici in poi. Avevamo anche
consigliato gli studenti in base a questi principi. Ora che il vecchio
diploma corrisponde al biennio sarà tutto da rifare, con molti studenti
che probabilmente saranno molto arrabbiati per le informazioni sbagliate
loro date».
La domanda di chi conseguirà il diploma del vecchio ordinamento da
adesso in poi: «Ma allora il mio diploma non varrà più nulla?».
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I pro
i contro
e l'incertezza
degli attuali iscritti al v.o.
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Sulle equipollenze, in effetti, si è agito veramente
all’ingrosso, non tenendo conto dell’effettivo valore dei singoli
titoli: per esempio il diploma dell’accademia di danza reso equipollente
alla laurea magistrale di musicologia suscita ilarità. Il CNAM stava da
tempo lavorando con il CUN sulla questione delle equivalenze dei titoli,
ma ora tutto il discorso è stato vanificato.
Se è pur vero che piuttosto che nulla è meglio “piuttosto”, bisogna
vedere da vicino le conseguenze pratiche, l’impatto che queste nuove
disposizioni produrranno, per valutare se saranno veramente utili, se
porteranno avanti la riforma nel verso giusto.
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Vanificato il lavoro del
CNAM sui titoli |
Sull’equipollenza dei titoli accademici (dei conservatori)
con quelli universitari (L3 e LM-45) si è parlato molto. Che necessità
c’era di farlo? In fondo per quanto riguarda tutte le prospettive
occupazionali previste in uscita dai corsi di studio di primo (cfr. il
DM 124/2009) e di secondo livello, questa equipollenza non serve. Per
suonare da solisti o in ensemble non si chiede certo la laurea in
musicologia… Per fare i concorsi nelle orchestre pure!
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A cosa serve
l'equipollenza? Non per suonare... |
L’equipollenza serve solo per utilizzare il diploma di
conservatorio in pubblici concorsi dove per l’accesso viene richiesta
esplicitamente la laurea magistrale e non il diploma di conservatorio.
Se viene richiesta esplicitamente la LM-45 probabilmente un diplomato in
oboe avrà una certa difficoltà, stante la sola preparazione acquisita
nel conservatorio. Se viene richiesta una laurea magistrale generica si
tratterà di concorsi che hanno poco o nulla a che fare con la
preparazione acquisita in conservatorio. Sappiamo che per insegnare
musica o uno strumento nella scuola pubblica questa equipollenza non
cambia nulla rispetto a prima (perché serve l’abilitazione prevista dai
corsi di cui al DM 249/2010). Per lavorare come amministrativo nella
biblioteca o in un ufficio produzione di un conservatorio statale è
indifferente. E così via…
L’uso di questa equipollenza sarà quindi molto limitato: sicuramente
avere una possibilità in più è meglio che non averla, ma non mi pare
questa una questione decisiva per i destini dei futuri diplomati di
conservatorio (come non lo è stato fino ad oggi nella nostra gloriosa
storia). Uno studente che si dedica alla musica nei lunghissimi percorsi
di studio del conservatorio vorrebbe, immagino, fare il musicista, non
altro.
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Solo per i pubblici
concorsi, non per l'insegnamento |
E allora dovremmo occuparci più che del valore legale del
titolo (una “passione” tipicamente italiana e ben poco europea!)
dell’effettiva preparazione che nei conservatori italiani concretamente
diamo, occuparci di dare agli studenti nei nuovi corsi di studio tutti
gli strumenti culturali e tecnici per avviarli veramente nel mercato
europeo e mondiale della musica.
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Anzichè del valore
legale, sarebbe meglio occuparsi del valore reale |
La lotta per
ottenere questi emendamenti, quindi, è stata soprattutto una battaglia
politica e sindacale. Politica nel senso che si è voluto rafforzare il
sistema AFAM dagli attacchi di chi lo vorrebbe “secondarizzare”, ridurlo
cioè, in base ad una spinta controriformista, al rango di liceo
musicale. Sarà... L’unica cosa oggettiva però è che a tredici anni
dall’emanazione della L. 508 uno degli aspetti che maggiormente marcano
la differenza tra il sistema della scuola secondaria e il sistema
universitario di tipo terziario (tanto più se quest’ultimo è di tipo
artistico), cioè la gestione del personale docente intesa sia come
modalità di assunzione dei professori, sia come gestione del personale
già assunto (compresa l’entità dei loro stipendi), rimane ancorato a
modelli pre-riforma. Sotto questo aspetto i Conservatori sono ancora
lontani da essere “università”.
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Il reclutamento e il
compenso dei docenti sono tuttora "non-universitari" |
Serve quindi a poco occuparsi delle equipollenze
universitarie se poi c’è chi lotta quotidianamente per difendere ad
oltranza un sistema di reclutamento basato su norme anacronistiche, in
contrasto con quanto avviene in Europa e nelle università italiane.
È stata una battaglia sindacale per richiedere dopo l’equipollenza dei
titoli anche l’“equipollenza” con gli stipendi dei professori
universitari. Certamente sarebbe questa l’unica cosa sulla quale tutti i
docenti di conservatorio sarebbero d’accordo, ma realisticamente la vedo
poco probabile in questi tempi!
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e non è il caso di
alimentare illusioni |
In sostanza la
riforma è andata avanti più che altro nella facciata e molto, molto a
rilento, mentre l’ossatura del sistema è rimasta ancora sostanzialmente
quella pre-riforma, con poca coscienza dell’autonomia e poca conoscenza
dei meccanismi introdotti col Processo di Bologna. Questo a causa del
prevalere di una concezione conservatrice ancora molto forte all’interno
del mondo dei conservatori che una cultura corporativa di fatto ha
consolidato.
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La sostanza del sistema è
poco cambiata. Resistenze corporative interne |
È sintomatico a
riguardo il fatto che si ritiene una “conquista” aver introdotto in una
legge dello stato un comma che impone al MIUR di adempiere un’altra
legge dello stesso stato (parlo dei bienni che devono andare ad
ordinamento entro dodici mesi). Vedere il “mezzo pieno” è sempre buona
cosa, ma questa è una dichiarazione pubblica di assoluta inefficienza
delle istituzioni! Voglio poi vedere come questo limite temporale sarà
mantenuto visto che siamo dal 1 gennaio 2013 senza CNAM e senza norme
decenti per la sua rielezione.
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Stabilito per legge di
adempiere una legge precedente! |
È quindi prematuro cantare vittoria, perché stante questa
situazione i conservatori potranno forse sopravvivere, ma non certo
sviluppare le proprie grandi potenzialità nell’ambito della riforma e
competere con altre istituzioni europee e con le istituzioni private
italiane accreditate.
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Così è difficile
competere |
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Veniamo all’altro fronte. Per anni molti conservatori hanno
confuso equipollenza giuridica con equipollenza didattica. Hanno cioè
dedotto, da una lettura della norma che di seguito cito, che il livello
tecnico-artistico in uscita dal vecchio diploma dovesse essere lo stesso
di quello in uscita dal triennio. E di conseguenza hanno definito i
livelli tecnico-artistici in uscita dai corsi pre-accademici e dai
bienni. Adesso con l’equiparazione del vecchio diploma al biennio i
conti non tornano più.
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Con l'equiparazione del
vecchio diploma al biennio, il triennio non può coincidere col vecchio
diploma |
Che si sia trattato di un abbaglio lo si può vedere
leggendo attentamente i testi di riferimento. I più accorti non sono
caduti nella trappola semplicemente perché hanno ritenuto i percorsi di
studio (vecchio e nuovo ordinamento) due cose distinte, hanno
proceduto cioè alla definizione dei nuovi obiettivi formativi non
pensando alle corrispondenze col vecchio, ma piuttosto pensando di
creare un nuovo e diverso curricolo.
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In ogni caso la L.
508/1999, “rattoppata” dalla L. 268/2002, assegna al vecchio diploma due
attributi: a) essere un titolo di accesso per le scuole di
specializzazione (SSIS) e per i corsi di diploma accademico di secondo
livello; b) essere equiparato (sempre ai fini dell’accesso ai pubblici
concorsi), «alle lauree previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’università» cioè il DM 509/1999, senza
però specificare a quale delle due lauree previste dall’art. 3 comma 1:
la laurea (L), oppure la laurea specialistica (LS)? Molti hanno dato per
scontato la corrispondenza vecchio diploma = laurea di primo livello, ma
questo non è scritto, è una deduzione poco chiara e come vedremo
contradditoria.
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La 508 non era chiara
sull'equiparazione alla laurea |
In ogni caso già
dal 2002 il diploma vecchio ordinamento possedeva un utilizzo come
laurea ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi (quindi la L. 228/2012
non è innovativa su questo punto, quanto un dispositivo chiarificatore e
dirimente una controversia che durava da anni!).
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Già prima il vecchio
diploma dava accesso ai pubblici concorsi, ma era oggetto di
controversie |
Con un falso
sillogismo si è dedotto che: a) siccome il vecchio diploma viene “prima”
del biennio accademico; b) siccome tale diploma equivale alla laurea di
I livello (perché anch’essa antecedente al secondo livello
universitario); c) allora le cose che il diplomato doveva sapere e fare
al termine del vecchio curricolo di studi dovevano essere le stesse
previste alla fine del Triennio.
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Ma venire prima di
qualcosa non significa essere uguali a qualcos’altro!
Per fare un esempio, anche la laurea in lettere permette l’accesso ad un
biennio di violino (cfr. DPR 212/2005, art. 7 comma 4), ma non si può
certo dire che la laurea in lettere ha lo stesso livello tecnico
artistico del diploma vecchio ordinamento di violino!
Il “dopo” assume un significato di “superiore” solo
all’interno di uno stesso curricolo di studi (il IV anno viene dopo il
III nel vecchio ordinamento, il livello C viene dopo il livello B nei
pre-accademici), ma non quando si comparano curricoli diversi come
vecchio ordinamento e trienni o bienni.
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L’equiparazione del vecchio diploma al triennio è una delle
interpretazione possibili della norma (la L. 268/2002), ma non l’unica;
io reputo questa comune interpretazione errata in quanto ritengo sia
piuttosto la laurea specialistica (quella di II livello, in
seguito chiamata “laurea magistrale” col DM 270/2004) la più
coerentemente affine al vecchio diploma ragionando con la testa del
legislatore nel 2002, in quanto il massimo titolo del vecchio
ordinamento non poteva che essere equiparato al massimo titolo del nuovo,
come ha fatto il governo con il Decreto interministeriale 5 maggio 2004
equiparando la vecchia laurea quadriennale alla nuova laurea magistrale
(non alla laurea di primo livello).
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E' ragionevole
l'equiparazione del vecchio titolo al nuovo biennio |
E anche comparando gli obiettivi formativi del biennio del
conservatorio (DPR 212/2005 art. 3, comma 4: «Il
corso di diploma accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire
allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza
di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze
professionali elevate»), con quelli della laurea specialistica (DM
509/1999 art. 3, comma 5: «Il corso di laurea specialistica ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici»), si poteva già intuire che il vecchio diploma fosse, dal
punto di vista curricolare, dello stesso livello del biennio accademico
(chi può dire che il vecchio corso di diploma fosse “incompleto” per
avviare il diplomato alla professione?) e della stessa tipologia della
laurea di secondo livello universitario.
Nulla di nuovo quindi, ma ci sono voluti più di sette anni per chiarire
definitivamente il concetto!
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7 anni per chiarire
quello che già si sapeva |
Anche questo
problema quindi viene ingigantito a sproposito. Grazie all’autonomia
ogni conservatorio può definire il livello degli obiettivi formativi dei
propri corsi di studio, per esempio quelli tecnico-artistici. Nulla
vieta a chi intende il biennio come “superiore” al diploma del vecchio
ordinamento (perché lo segue, o per altro motivo) di continuare a
pensarlo e mettere in pratica questo orientamento con programmi
impegnativi e selettivi.
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Il biennio può essere
superiore al vecchio titolo nei contenuti, in base all'autonomia |
Certamente il
problema scaturisce dal valore legale del titolo (usanza che perdura nel
nostro paese, ma prima o poi ci adegueremo anche noi alla media europea)
per colpa del quale ci sono istituti dove conseguire un diploma è “più
facile” e istituti dove è più “difficile”, a parità di spendibilità
dello stesso titolo nei pubblici concorsi. Nel campo artistico sappiamo
tutti che la “sostanza”, cioè il valore artistico della formazione e
del diplomato, è ciò che conta veramente e non possiamo considerare
il valore dei nostri diplomi sull’esiguo uso che un diplomato ne può
fare per vincere concorsi pubblici estranei agli sbocchi professionali
previsti!
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Il valore legale mette
sullo stesso piano tutte le istituzioni, ma quello che conta è il valore
"reale" |
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Veniamo infine al
problema degli studenti che si diplomeranno nel 2013 e oltre, ancora col
vecchio sistema in virtù della possibilità (ai sensi del DPR 212/2005)
concessa a chi era iscritto in un conservatorio all’atto di approvazione
del regolamento didattico d’istituto nel vecchio ordinamento ora ad
esaurimento. Il comma 107 della L. 228/2012 non attribuisce infatti al
loro titolo l’equipollenza al biennio e quindi alla LM-45 che viene data
ai diplomi conseguiti fino al 2012. Cosa devono fare gli studenti?
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Gli studenti del v.o. che
si diplomeranno dal 2013: non equiparati |
Se pensano alla
loro preparazione e sono soddisfatti del servizio reso, non dovrebbero
preoccuparsi che di finire al meglio il loro percorso di studi per poi
cercare di avviarsi agli sbocchi occupazioni previsti. È esattamente
quello che per decenni hanno fatto migliaia di studenti di
conservatorio, compreso il sottoscritto.
Se invece sanno di non avere speranze di fare i musicisti, conviene loro
transitare al triennio (dove è possibile ricevere riconoscimenti) e poi
vedere se continuare con il biennio. In questo modo usufruiranno delle
equipotenze assegnate dalla nuova legge.
Molto spesso il problema sta in scelte sbagliate fatte dagli studenti o
per poca consapevolezza delle proprie aspirazioni e potenzialità, oppure
per consigli sbagliati dati dal conservatorio (quanti conservatori hanno
offrono un ufficio orientamento all’utenza iscritta e che vuole
iscriversi?). |
Se non sono sicuri della
scelta professionale, conviene passare al n.o.
Manca l'orientamento per gli
studenti |
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In conclusione i contenuti della L. 228/2012 che ci
riguardano dirimono una vexata quaestio e in un certo modo fanno
chiarezza. Sotto questo profilo sono un passo avanti. Ma nei contenuti
la nuova norma è una goccia nell’oceano, perché poco di nuovo veramente
viene stabilito e, per come è stata scritta e per le conseguenze che ne
derivano, la legge è molto discutibile.
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Chiarezza su alcuni
punti. Ma di questo passo si va a picco |
Andare avanti a
piccolissimi passi e alla cieca non può più essere il modo di procedere:
questo è il vero rischio per la sopravvivenza della riforma. Se non
riusciremo in breve tempo a fare sistema e a comportarci di conseguenza
l’AFAM italiano si allontanerà sempre più dall’Europa e andrà verso un
inesorabile declino. |
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18 gennaio 2013 |
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