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Limiti e possibilità del
liceo musicale e coreutico
di
Mario Piatti
1.
L’attivazione dei licei e il futuro dei conservatori
Ogni
ragionamento che in questo momento (9 dicembre 2009) possiamo fare
sull’argomento qui in discussione, deve partire, a mio avviso, dai vincoli delle
norme in atto o in fase di emanazione.
La norma
principale di riferimento è, se non erro, il Decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 che detta la disciplina dei nuovi licei, decreto a cui rimanda,
nell’art. 1, anche lo Schema di Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”, schema approvato in prima
lettura dal Consiglio dei Ministri e in fase di approvazione in seconda lettura
(una volta acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari e della conferenza
Stato-Regioni).
Ogni
considerazione che prefiguri qualcosa di diverso da quanto stabilito dal Decreto
226 è legittima, ma inefficace e inutile in questo momento, in quanto vorrebbe
dire esigere dal parlamento e dal governo l’emanazione di un nuovo decreto
legislativo (cosa di fatto improbabile allo stato attuale). Il che non significa
che si possa pensare a modifiche legislative, ma sicuramente questo comporterà
tempi molto lunghi. Chi ne ha desiderio e voglia può legittimamente prefigurarsi
futuri diversi, o auspicare nuove leggi di riforma, o delineare strutture
ordinamentali in cui la musica sia meglio valorizzata, ecc. ecc. Forse è anche
necessario continuare a sperare, a discutere, a fare proposte, a inoltrare
istanze, a diffondere appelli, a fare lobby. Ma, realisticamente, credo che si
debba prendere atto che le norme già pubblicate e quelle in fase di approvazione
sulla base di quelle che sono le decisioni governative adottate, ci pongono di
fronte a una situazione di fatto per la quale i margini di manovra sono
strettissimi. E quindi: o si abdica, rinunciando a sperare che si possano
cambiare le cose, o si tenta di elaborare proposte con la speranza che in un
prossimo futuro la situazione politica diventi favorevole alle nostre istanze,
o, infine, si tenta di far sì che le ultime decisioni al riguardo risultino le
meno peggio.
Qualche
margine di manovra sembra ancora possibile relativamente allo Schema di
Regolamento che, se pur approvato in prima lettura dal governo, può subire
ancora qualche modifica, in base sia ai pareri delle Commissioni parlamentari,
sia alle indicazioni che possono venire da associazioni o singoli nell’ambito
del dibattito aperto sul sito che il Ministero ha attivato proprio per questo:
http://nuovilicei.indire.it/. Da tener conto poi delle elaborazioni che ne farà
una apposita commissione ministeriale preposta proprio alla definizione del
testo ultimo del regolamento da parte della “cabina di regia” predisposta dal
Ministro (si veda il sito citato).
Prima di
entrare nel merito dello Schema di regolamento vorrei però fare una
considerazione sulle conseguenze che l’attivazione del liceo musicale e
coreutico avrà nei conservatori di musica.
In
estrema sintesi si può dire che il dibattito che si sta sviluppando nel merito
sembra articolarsi in due visioni contrapposte.
Da un
lato gli “apocalittici” prefigurano lo svuotamento delle classi di strumento dei
conservatori, e quindi la soprannumerarietà di un gran numero di docenti che, in
tal caso, potrebbero venire “secondarizzati” con l’utilizzazione in altri
comparti, in particolare nel comparto scuola (licei e altri istituti) (si
ricorda che la legge 508 ha istituito il comparto AFAM distinto sia
dall’Università che dal comparto scuola). A sostegno di questa tesi gli
apocalittici riportano i dati relativi agli iscritti nell’a.a. 2008-2009: circa
tre quarti degli studenti sono nella fascia d’età della scuola secondaria, e
solo un quarto è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
(iscritti ai periodi superiori dei corsi tradizionali e ai corsi di I, di II
livello e post-diploma).
Dall’altro lato gli “integrati”, pur prevedendo un certo calo nel numero
complessivo degli iscritti nei conservatori, ritengono che, soprattutto tenendo
conto che ci sarà una fase transitoria di almeno un quinquennio, gli impegni
didattici relativi al portare a compimento i corsi tradizionali, nonché gli
insegnamenti per i I e i II livelli, per i master post-diploma, per i corsi di
specializzazione così come previsti dai nuovi ordinamenti didattici (cfr. in
particolare DPR 212 del 8 luglio 2005 e DM 124 del 30 settembre 2009), nonché le
attività di produzione e di ricerca previste negli ordinamenti statutari dei
conservatori sono tali da occupare pienamente il monte ore di servizio previsto
dal contratto nazionale. Non ci sarà quindi nessun rischio di soprannumerarietà.
Una cosa
è certa: l’attivazione del Liceo musicale e coreutico è un tassello fondamentale
della riforma del sistema della formazione musicale, dal momento che la legge
508 del 1999 ha stabilito che, in conformità alle decisioni in ambito europeo, i
conservatori di musica si dovranno occupare solo della formazione
post-secondaria. Il nuovo sistema prevede quindi, sul piano strutturale, la
Scuola media a indirizzo musicale, il Liceo musicale e coreutico, il
Conservatorio.
E’
opportuno comunque tener ben presente quanto stabilito dall’Art. 2, comma 8,
della legge 508: «I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: […] d) previsione, per le istituzioni di
cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale
o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore». I
conservatori quindi possono attivare “corsi di formazione musicale di base” (che
non necessariamente debbono coincidere sul piano dei tempi e dei contenuti con
gli ex periodi inferiore e medio dei corsi tradizionali) per gli studenti delle
scuole medie e dei licei, ma, appunto, solo “fino alla data di entrata in vigore
di specifiche norme di riordino del settore”.
La
domanda (ovvia) che sorge spontanea è: l’attivazione, nell’a.s. 2010-2011, delle
quaranta sezioni di liceo musicale (di cui parleremo dettagliatamente nel
prossimo paragrafo) costituisce la prevista “entrata in vigore di specifiche
norme di riordino del settore”?
Personalmente sono per rispondere decisamente di no!
Non mi
pare proprio che si possa parlare di “riordino del settore” con riferimento alla
quaranta sezioni di liceo musicale e coreutico su tutto il territorio nazionale,
tanto più che, come vedremo meglio in seguito, sembra che le sezioni musicali
vengano attivate “in via sperimentale”. Di riordino del settore si potrà parlare
solo quando i licei musicali saranno in grado, sulla base di una loro
qualificata presenza su tutto il territorio nazionale, di soddisfare la domanda
di un numero di studenti almeno pari a quello attualmente iscritto nei corsi
inferiori e medi dei conservatori, che per l’anno accademico 2008-2009 era di
circa 28.000 unità. Le quaranta sezioni di liceo musicale che verranno attivate
nell’a.s. 2010-2011 potranno, se va bene e se vogliamo essere molto ottimisti,
raccogliere tutt’al più (nelle classi prime) circa 3.000 studenti. Significa
quindi che la “data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore” non può essere il settembre 2010!
E allora
i conservatori possono continuare a proporre ancora per diversi anni i
cosiddetti “corsi di base”, anche per offrire alle famiglie quella opportunità
di “diritto allo studio” musicale che lo Stato deve garantire a tutti i
cittadini.
C’è poi
un punto importante da non dimenticare: è quanto previsto sempre dal Decreto
legislativo 226/2005, Articolo 24: «Al fine di favorire la diffusione della
cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti
musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e
secondo ciclo, possono prevedere, nell’ambito della programmazione delle proprie
attività, l’attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici
progetti educativi».
Ecco una
norma che, per essere applicata, non sembra esigere ulteriori decreti
ministeriali, e quindi i conservatori e gli IMP potrebbero da subito attivare,
in convenzione con le scuole – si badi bene – sia del primo ciclo (ex elementari
e medie) che del secondo ciclo (licei e istituti di istruzione e formazione
professionale) questi “laboratori musicali” con una duplica finalità: da un lato
“favorire la diffusione della cultura musicale”, dall’altro organizzare attività
specificamente mirate alla “valorizzazione dei talenti”.
Onde
evitare equivoci dico subito che questi “laboratori musicali” non dovrebbero
sostituire le Scuole medie a indirizzo musicale o i Licei musicali. In prima
istanza i conservatori dovrebbero sollecitare e sostenere, nell’ambito del
proprio territorio, l’istituzione del maggior numero di SMIM e almeno un liceo
musicale per provincia. Ma, in attesa che questo avvenga, o anche in aggiunta
alle SMIM e ai licei, non vedo perché non si possa utilizzare questa
disposizione normativa che, ripeto, non ha bisogno di ulteriori decreti
ministeriali, ma può essere applicata utilizzando l’autonomia di cui sia le
istituzioni scolastiche che i conservatori sono dotati.
Anche
questa iniziativa dovrebbe comunque essere collocata in un quadro organico
relativo a un “sistema” di formazione musicale integrato, sistema che dovrebbe
vedere a livello territoriale (provincia o regione) la messa in rete delle
istituzioni che appunto si occupano della educazione-formazione-istruzione
musicale, in modo da ottimizzare risorse umane, finanziarie, strutturali. Il
sistema di rete permetterebbe di progettare, sviluppare, monitorare al meglio i
vari percorsi formativi.
2. Quanti e dove?
Per il
Liceo musicale e coreutico è stabilito un numero preciso di “sezioni” da
attivare (Schema di Regolamento art. 13, comma 6): «In prima applicazione del
presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non più di
quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche del Liceo musicale e
coreutico». Per l’attivazione di queste sezioni si terrà conto delle
sperimentazioni in atto, come indicato nell’Allegato I, e come specificato
all’art. 13, comma 3: «I percorsi sperimentali musicali e coreutici confluiscono
nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente decreto a partire
dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011».
Non è
dato sapere qual è il criterio con cui si è arrivati al numero di 40 sezioni
musicali e 10 coreutiche e nemmeno è dato sapere, almeno fino a questo momento,
quale sarà la suddivisione su base regionale, tenendo conto di quanto
specificato dal già citato comma 6 dell’art. 13, relativo alla prima
applicazione: «Le predette sezioni sono istituite nel quadro della
programmazione della rete scolastica di cui all’art 138, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a
livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di
intersa di cui all’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
In
realtà il regolamento lascia aperta (teoricamente) una porta per l’attivazione
di ulteriori sezioni: «Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e
coreutico possono essere istituite, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare». In
pratica ci si affida a un successivo (improbabile???) reperimento di risorse
economiche aggiuntive.
3. Come?
C’è un
punto che sembra essere sfuggito a molti commentatori (e forse anche a qualche
commissione ministeriale): per l’attivazione del Liceo musicale e coreutico il
Decreto legislativo 226/2005 prefigura una fase sperimentale e, sembrerebbe,
“solo” in convenzione con i conservatori. Infatti all’art. 27, comma 8 si
afferma: «In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di
cui all’art. 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulle base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica». Sembrerebbe quindi, lo ripeto, che,
in prima applicazione, a differenza di tutti gli altri licei, quello musicale e
coreutico potrà essere attivato solo “in via sperimentale” e “sulla base di
apposite convenzioni” con i conservatori e gli IMP.
In
effetti all’art. 13, comma 8 dello Schema di regolamento si stabilisce che:
«L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità
delle necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento,
assicurate attraverso apposite convenzioni con i conservatori di musica ai sensi
dell’articolo 2, comma 8, lettera g, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 [NdR:
“g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di
istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento
del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi
di livello superiore”], intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante
eventuali risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni
scolastiche o in presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello
specifico strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo
musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti».
Prima di
commentare questo comma è forse utile, per completezza riportare anche il comma
9 dello stesso articolo 13: «Per l’insegnamento di strumento musicale si può
altresì provvedere, ai sensi dell’art. 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270
[NdR: in realtà l’anno è il 1982!: è l’articolo che stabilisce le modalità del
conferimento delle supplenze annuali], mediante personale docente con contratto
a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di primo
grado purché in possesso di titolo specifico riguardante la classe di
abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni organiche definite a livello
regionale».
Vediamo
in dettaglio alcune questioni.
3.1 Le “necessarie risorse professionali”
Tali
risorse, secondo lo Schema di regolamento, possono essere reperite:
-
attraverso convenzioni con i conservatori;
- intese
con le regioni o gli enti locali;
-
mediante eventuali risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni
scolastiche
- in
presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello specifico
strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
-
utilizzando docenti di educazione musicale della scuola media purchè in possesso
anche della abilitazione in A077.
Mi
sembra che la questione sia abbastanza ingarbugliata e per niente chiara. Non si
capisce ad es. se esiste un criterio univoco e/o prioritario, per stabilire chi
ha la precedenza per l’affidamento dell’incarico: i docenti del conservatorio
con cui è attivata la convenzione, o i docenti inseriti nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento? E ancora: che significa “intese con le regioni o gli
enti locali”? Intese finanziarie per pagare i docenti che vengono assunti? Tra
l’altro occorre segnalare che per quanto riguarda le risorse finanziarie si
parla non di “certe” risorse, ma di “eventuali” risorse delle singole
istituzioni [NdR: in una precedente bozza si diceva addirittura che “Il liceo
musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, …”. Questa dizione sembra scomparsa dalla bozza diffusa in internet
sul sito citato…].
Quanto
stabilito dallo Schema di Regolamento relativamente alle convenzioni con i
conservatori sembra però far riferimento solo ai docenti di strumento (cfr. art.
13 comma 8) , mentre niente si dice per le “necessarie risorse professionali”
relative alle altre discipline previste nel piano di studi (senza contare che in
“Esecuzione e interpretazione” dovrebbe essere compreso anche “Canto”): Teoria e
composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d’insieme, Nuove
tecnologie. Come verranno individuati i docenti per queste discipline, visto tra
l’altro che per alcune di queste finora non era nemmeno prevista nessuna classe
di abilitazione? Il rischio è che si creino di nuovo delle situazioni abnormi,
con docenti non abilitati che insegnano su nuove cattedre, perpetuando quelle
situazioni di precariato che altri dispositivi ministeriali vorrebbero
scardinare! C’è da aspettarsi gli ennesimi contenziosi con l’amministrazione
pubblica…
C’è
comunque un problema fondamentale: e se i conservatori non intendono attivare le
convenzioni (non sono obbligati! la legge 508 parla di “facoltà di
convenzionamento”, non di obbligo) che succede? Non dimentichiamo poi che le
convenzioni vanno attivate “nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione” (cfr. sempre legge 508, richiamata dallo Schema di regolamento), e
che i docenti di strumento dei conservatori hanno, nella maggior parte dei casi,
l’orario cattedra già impegnato con i propri studenti dei corsi di I e di II
livello, nonché con gli studenti ancora iscritti a vecchi corsi ordinamentali
(oltre che dover impiegare il proprio tempo per i compiti specifici previsti
dall-ordinamento del conservatorio: produzione artistica e ricerca – cfr. legge
508).
Si
dovrebbe quindi chiedere ai docenti di strumento di fare delle ore in più sia
per le lezioni, sia per partecipare, come dovrebbe essere loro compito, agli
organi collegiali del liceo (o si esimeranno i docenti del conservatorio dal
partecipare ad es. ai consigli di classe?). Ma va precisato che nessun docente
può essere obbligato a fare ore in più oltre il proprio monte ore stabilito per
contratto. Domanda: qualcuno (al Ministero) ha azzardato una ipotesi di spesa
relativamente alla attivazione di una sezione di Liceo musicale al completo
delle classi di Esecuzione e interpretazione (Strumento e canto), Teoria e
composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d’insieme, Nuove
tecnologie? E ha verificato se i costi relativi sono sostenibili “nei limiti
delle risorse attribuite a ciascuna istituzione”?
A parte
comunque gli aspetti di ordine contrattuale (i docenti non possono essere
obbligati a fare delle ore in più oltre il proprio monte ore) e finanziario (le
ore in più vanno comunque pagate, e allora si tratta di vedere se un consiglio
di amministrazione è disponibile a usare le poche risorse attribuite alla
propria istituzione – dopo il taglio del 40% effettuato dal governo sui bilanci
dei conservatori! – per sostenere un’altra istituzione!), c’è poi una questione
di carattere strutturale e ordinamentale: qual è il fondamento giuridico che
rende possibile che un docente del sistema AFAM possa contemporaneamente essere
docente delle scuole secondarie superiori? In questo caso l’utilizzo dei docenti
di conservatorio nei licei non si configurerebbe come crumiraggio nei confronti
dei tanti aventi diritto di insegnare nei licei?
Si
dovrebbe almeno, sulla base di quanto sopra accennato, stabilire una priorità
nelle utilizzazioni: innanzitutto si affidano gli incarichi di insegnamento ai
docenti che già operano nelle scuole secondarie di II grado; poi si chiamano i
docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; poi si chiamano
gli abilitati dei bienni a indirizzo didattico ma non inseriti (per motivi vari)
nelle graduatorie ad esaurimento; poi, se necessario, e in via transitoria, si
può anche ricorrere ai docenti di conservatorio, in attesa dei nuovi abilitati
nei nuovi corsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti (cfr.
documento “commissione Israel”). E’ una ipotesi praticabile? A me sembra di sì,
e anche di buon senso. Ma lo schema di regolamento non la prevede.
Un
ulteriore capitolo sulle “risorse professionali” riguarda tre questioni
fondamentali: la ridefinizione delle classi di concorso, il sistema della
formazione iniziale dei docenti, il sistema di reclutamento.
In
merito alla ridefinizione delle classi di concorso, la bozza che è circolata in
rete prospetta alcune soluzioni condivisibili, altre meno, come pure il
documento relativo alla formazione iniziale dei docenti lascia in sospeso alcune
questioni non irrilevanti. Mentre poco si sa in merito al nuovo sistema di
reclutamento del personale della scuola. Su questi temi conviene allora
attendere le bozze definitive dei previsti decreti ministeriali, per non
rischiare di fare discorsi che potrebbero essere smentiti il giorno successivo.
In ogni caso c’è una questione che non va sottovalutata: l’utilizzazione e la
eventuale riconversione professionale dei docenti (di ruolo e/o precari) che
finora hanno, a vario titolo, insegnato musica e/o strumento musicale in vari
ordini di scuola secondaria superiore. Se non si vogliono scatenare guerre tra
poveri sarà bene che la questione venga esaminata con attenzione sia da parte
del ministero che da parte sindacale.
Trovo
comunque grave che il Ministero rimandi a decreti successivi alcune norme
fondamentali (cfr. art. 13 comma 11) e non proceda contestualmente alla
emanazione di dispositivi che invece sarebbe opportuno fossero non solo
armonizzati, ma anche definiti contemporaneamente, in quanto strettamente
correlati l’uno con l’altro.
3.2 Il piano degli studi e il profilo di uscita
Per
quanto riguarda il piano degli studi e l’articolazione dell’orario le
discussioni che si sono sviluppate riguardano ovviamente la presenza/assenza di
alcune discipline tra le “attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti”, o la quantità di ore da assegnare alle discipline specifiche
dell’indirizzo musicale (più ore a storia della musica, ecc.).
A me
pare che, al di là delle scelte che alla fine verranno adottate e che comunque
lasceranno alcuni soddisfatti e altri scontenti, la questione da sottolineare
non è tanto la “quantità” di ore assegnata alle singole discipline, quanto
piuttosto la capacità che i docenti avranno di elaborare progetti
interdisciplinari, di “spezzare” la rigidità dell’orario disciplinare per
muoversi in una logica e in una metodologia di “laboratorio culturale” e di
“laboratorio artistico”, operando quelle connessioni tra sapere - saper fare -
saper essere - saper comunicare che sole permettono di sviluppare quella
competenza di cittadinanza che viene indicata come finalità generale della
formazione liceale, e che è ben esplicitata anche nell’Art. 2, comma 2 del
Regolamento: «I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali
e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro».
Si potrà
anche decidere di dare un’ora in più a Storia della musica, o di assegnare un
orario ben differenziato tra primo e secondo strumento, o di utilizzare quel
20-30% del monte ore complessivo (cfr. Art. 10 comma 1 c) per inventarsi qualche
nuova disciplina; ma la “qualità” di un Liceo musicale e coreutico si misurerà
non tanto sulla quantità e sull’efficacia della singola disciplina (cosa
comunque opportuna), quanto sulla qualità dei “circoli virtuosi” che produrranno
esperienze significative nei settori della produzione e della fruizione di
eventi musicali culturalmente validi.
Per
quanto riguarda il “profilo d’uscita”, innanzitutto va considerato il fatto che
esiste un profilo comune a tutti i licei, secondo quanto definito nell’articolo
2 comma 1: «I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto
legislativo n. 226 del 2005».
Tutti i
licei, quindi anche il musicale e coreutico, devono garantire una formazione che
permetta l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze indicate nel
“profilo” di cui all’allegato A. Si può discutere se tale “profilo” sia
condivisibile o meno; il dato di fatto, che personalmente condivido, è la
necessità di delineare un “profilo di uscita” comune a tutti i licei.
Già
questo fa capire che gli “studi musicali” dovranno integrarsi con altri “studi”
che non potranno essere considerati aggiuntivi o secondari (come finora erano
considerati nel curricolo formativo degli studenti dei conservatori di musica).
Non cogliere questa profonda innovazione (che ha importanti fondamenti
pedagogici, culturali, antropologici, filosofici, scientifici) significa
perpetuare una scissione tra il sapere e la cultura musicale e gli altri
saperi/culture necessari a vivere con consapevolezza e completezza nel XXI
secolo.
Per ogni
liceo è poi previsto uno specifico profilo attinente alla tipologia dei diversi
indirizzi.
Anche in
questo caso però è interessante rilevare quanto affermato all’art. 2 comma 5,
relativamente al raccordo tra profilo di uscita dal liceo e accesso agli studi
post-secondari: «Nell’ambito dei percorsi liceali, le istituzioni scolastiche
stabiliscono, a partire dal secondo biennio (- ricordo che il quinquennio
liceale è strutturato in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo anno
-), anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi
degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore e degli
istituti tecnici superiori, nonché per l’approfondimento delle conoscenze,
abilità e competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per
progetti, di esperienze pratiche e di stage».
Si
tratterà quindi di trovare modalità, tempi e forme per un raccordo tra il
profilo d’uscita del liceo musicale e il profilo d’entrata ai trienni dei
conservatori di musica: immagino che non si tratterà solo e primariamente di
definire “sulla carta” i programmi degli esami di ammissione ai trienni a cui i
licei dovrebbero far riferimento, ma piuttosto dovrebbe essere attivato, anche
in questo caso, un “circolo virtuoso” tra i docenti delle due diverse
istituzioni in modo da mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per
approfondire e sviluppare le conoscenze-abilità-competenze richieste.
Conclusione
Un
collega mi ha scritto che il nostro paese potrebbe essere ribattezzato “Il Paese
delle prime applicazioni”. In effetti, per quanto riguarda il liceo musicale e
coreutico abbiamo visto che questa dizione “in prima applicazione” ricorre
spesso. Rimane solo da augurarsi che quanto previsto al comma 4 dell’art. 12
relativo a “Monitoraggio e valutazione di sistema” [«I risultati del
monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al
Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca»] permetta, dopo il primo triennio, di uscire dalla fase sperimentale
prevista per il liceo musicale e coreutico.
Personalmente mi auguro anche che non venga meno lo sforzo di tutti coloro che,
pur nella diversità di sfumature e/o di proposte risolutive relativamente al
problema della formazione musicale nel nostro Paese, auspicano una maggiore
organicità, sistematicità, diffusione, articolazione degli studi musicali in
ogni ordine e grado di scuola, convinti che “Fare musica tutti” (come titola il
documento del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica – cfr.
al sito del Comitato) sia un obiettivo non solo auspicabile, ma raggiungibile,
se solo si fosse tutti un po’ più convinti che le energie e le risorse (anche
economiche) che lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali mettono a disposizione per
l'educazione-formazione-istruzione musicale non sono una spesa ma un
investimento: per la cultura, per il benessere, per la democrazia.
(9 dicembre 2009) |